domenica 23 febbraio 2014

Disegno di Legge di iniziativa


Il Disegno di Legge seguente è stato da me ideato, scritto ed inviato a cinque Deputati della Repubblica Italiana direttamente tramite posta elettronica. Al momento non ho avuto risposta.





CAMERA DEI DEPUTATI


 Proposta di Legge



Provvedimenti finalizzati alla tutela dei lavoratori conseguenti a violenza psichica attuata per motivi di lavoro
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Onorevoli Colleghi – Ritengo opportuno presentare questa proposta di Legge …

… mi preme sottoporre alla vostra attenzione una particolare ed oscura forma di violenza la quale, per una molteplicità di ragioni anche legate alla soggettiva cognizione emotiva ed all’esperienza personale, non viene ancora percepita a fondo nella sua gravità né proporzionalmente contrastata. Si tratta della violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni o persecuzioni, psichiche e morali, attuata per motivi di lavoro. Il fatto che si tratti di una forma di violenza è stato confermato dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, n. 31413 del 21.09.2006. Nonostante ciò, per questa tematica, si può verificare la presenza di un’estesa azione di disinformazione, difficile da contrastare perché, evidentemente, strumentale.

1.  Le motivazioni – Negli ultimi anni molti lavoratori hanno trovato il coraggio di denunciare fenomeni di corruzione ed altri abusi perpetrati nei luoghi di lavoro a danno della comunità. Spesso questi lavoratori sono poi divenuti oggetto di quella forma di violenza con la quale, medianti atti dotati a volte di una moderata valenza offensiva oppure addirittura leciti, vengono spinti a licenziarsi oppure a chiedere un trasferimento in altra sede. Si tratta in genere di una successione di piccoli episodi difficili da provare, a volte assolutamente insignificanti se analizzati singolarmente, attuati proprio per ostacolare la possibile denuncia alle autorità preposte alla loro tutela.
Premesso ciò, questa proposta di Legge nasce per moderare il comportamento di alcuni Avvocati che, senza prendere alcuna iniziativa e senza aver operato nessun consulto, richiedono cifre insostenibili per i lavoratori desiderosi di giustizia.
Il meccanismo perverso nasce nel momento in cui il lavoratore ritiene di aver accumulato sufficienti elementi di prova per poter instaurare una controversia. Il passo successivo è quello di far analizzare tali elementi da un professionista. Ma, a questo punto, sono sempre più gli Avvocati che, senza in realtà approfondire quanto accaduto e gli elementi di prova raccolti, rinunciano a priori al possibile mandato richiedendo però un compenso economico per il “considerevole” impegno profuso.
Al lavoratore vengono richieste perizie, cartelle cliniche, registrazioni fonografiche, anamnesi, ed altro al solo scopo di giustificare, mesi dopo, una sostanziosa parcella stimata intorno ai duemila ÷ seimila Euro. Evidentemente, un legale particolarmente abile e scaltro, potrebbe arrivare ad accumulare a fine mese una notevole retribuzione senza mai entrare in un’aula di giustizia. Si consideri che recenti stime permettono di quantificare in almeno un milione i lavoratori italiani sottoposti ad abuso nel loro ambiente di lavoro. E per rappresentare la drammaticità di un simile comportamento si immagini una madre sola che, con un’unica fonte di reddito, ipotizziamo intorno ai novecento Euro mensili, magari una persona addetta alla pulizie oppure una commessa, deve provvedere a crescere i propri figli.

2.  Le finalità della presente Legge – L’articolo 1, comma 1,  afferma espressamente il diritto del lavoratore a potersi rivolgere in uno studio legale e ricevere quelle informazioni di base per la tutela delle sua dignità, senza correre il rischio di dover pagare cifre al di fuori delle sue possibilità economiche.
Il comma 2 limita il campo di applicazione del presente provvedimento alla sola attività giudiziale.
Il comma 3 limita il campo di applicazione del presente provvedimento al rapporto di lavoro, anche di fatto.

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Disegno di Legge n. ___________


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Articolo 1

1. Ogni lavoratore, indipendentemente dal tipo di rapporto o contratto applicati, ha il diritto di poter richiedere un consulto ad un Avvocato iscritto all’Albo, senza dover corrispondere alcun onere per il consulto stesso e per la eventuale fase di studio della controversia lavorativa.
2. Il principio indicato al comma 1 è applicabile alle sole prestazioni professionali forensi in attività giudiziale; intendendo per attività giudiziale quella svolta dall’Avvocato nel contesto penale, civile, amministrativo e tributario.
3. La controversia per cui è applicabile il comma 1 deve riguardare il rapporto di lavoro, il rispetto della dignità, della sicurezza o della salute del lavoratore, oltre alle discriminazioni dirette o indirette.


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domenica 2 febbraio 2014