sabato 30 maggio 2020

Nuova attività ispettiva legata alla diffusione di un agente biologico denominato Covid-19 (SARS-CoV-2)






L’EU-OSHA ha pubblicato un Documento intitolato "COVID-19: Fare ritorno al luogo di lavoro - Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori", ove è riportato: "Esattamente come in condizioni di lavoro normali, l’identificazione e la valutazione del rischio sia in ambienti di lavoro fisici che psicosociali rappresentano il punto di partenza per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro con le misure anti-COVID-19. I datori di lavoro hanno l’obbligo di rivedere la valutazione del rischio qualora sia applicata una modifica del processo di lavoro e di tenere in considerazione tutti i rischi, compresi quelli per la salute mentale. Al momento di rivedere la valutazione del rischio, si deve prestare attenzione a eventuali anomalie o situazioni che provochino problemi e al modo in cui queste possano contribuire ad aumentare il grado di resilienza dell’organizzazione nel lungo periodo". 

L’INAIL ha pubblicato un Documento intitolato "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", dal quale si evince che: 

"Le misure contenitive, che hanno riguardato il mondo del lavoro, si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio. Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo am­bito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10 % del totale dei casi". 

Ma noi abbiamo già una precisa definizione di pericolo e di rischio: 

Pericolo - proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. In questo caso un agente biologico uguale per tutti, classificato come Gruppo 3 dalla Direttiva UE 2020/739.

Rischio - probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 

Quindi, se la fonte di pericolo è un agente biologico che si è diffuso principalmente nella popolazione, il pericolo nel luogo di lavoro non deriva da una utilizzazione deliberata del datore di lavoro. Nonostante ciò rimane l’obbligo della valutazione di tutti i rischi. Questo significa che non si applicherà integralmente il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 ma, in determinate attività, è possibile che si crei comunque una esposizione di tipo professionale. 

Suddividiamo ulteriormente il concetto di Rischio. 

Rischio direttamente professionale - probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione diretta ad un determinato agente biologico (Infermieri, Tecnici di laboratorio, Medici, Ricercatori universitari, Personale che interviene in pronto soccorso, Personale sanitario comunque direttamente interessato alla diagnosi o alla cura dal Covid-19, …). 

Rischio indirettamente professionale ma comunque legato all’attività lavorativa - probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni, sì di esposizione indiretta ma potenzialmente molto maggiore rispetto alla popolazione, ad un determinato agente biologico (Lavoratori generalmente a contatto con il pubblico, …). 

È indiscutibile che, per i lavoratori esposti ad un Rischio direttamente professionale, è obbligatoria la rielaborazione della valutazione del rischio. Si applica il Titolo X del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 almeno parzialmente, con tutto quello che ne consegue per la scelta dei DPI o delle Procedure di lavoro. 

Mentre, per i lavoratori esposti ad un Rischio indirettamente professionale ma comunque legato all’attività lavorativa, è in ogni caso obbligatoria la valutazione del rischio, ma da effettuarsi quantomeno con i parametri di analisi indicati nel Documento Tecnico dell’INAIL, ovvero: 

  • Esposizione – la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (Personale sanitario non direttamente interessato alla diagnosi ed alla cura dal Covid-19, Personale addetto alla gestione dei rifiuti speciali, Autisti di un mezzo di trasporto pubblico, Personale di segreteria in uffici particolarmente frequentati, …); 
  • Prossimità - le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (Personale addetto a specifici compiti in catene di montaggio, lavori in Équipe, …) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; 
  • Aggregazione - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (Personale della ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, …). 
A questo punto, esclusivamente per il Rischio indirettamente professionale ma comunque legato all’attività lavorativa possiamo avere solo due risultati possibili: 
  1. Il Rischio per il lavoratore di contrarre il Covid-19 è sicuramente maggiore del rischio a cui è esposta la popolazione; 
  2. Il Rischio per il lavoratore di contrarre il Covid-19 è grossomodo uguale o minore del rischio a cui è esposta la popolazione. 
A fronte di tutto quanto appena descritto, per i lavoratori indirettamente esposti, il cui Rischio di contrarre il Covid-19 è sicuramente maggiore del rischio a cui è esposta la popolazione, è necessaria l’elaborazione di un documento scritto di valutazione del rischio, magari non sostituendo il Documento di valutazione del rischio già realizzato, ma semplicemente integrandolo. La valutazione dev’essere immediata da parte del datore di lavoro con tutto quello che ne consegue per la scelta dei DPI o delle Procedure di lavoro ma, il documento integrativo, può essere materialmente scritto entro trenta giorni dalla ripresa dell’attività. 

Diversamente, per i soli lavoratori il cui Rischio di contrarre il Covid-19 è grossomodo uguale oppure addirittura minore del rischio a cui è esposta la popolazione (Operatori addetti alla cura delle piante in viticoltura, Artigiani del legno, Orafi, Restauratori, …), si applicano i vari Protocolli condivisi fin qui emanati. 

L’attività ispettiva è bene che sia orientata a tali principi, pur in assenza di una precisa indicazione nei provvedimenti emanati dal Legislatore per l’emergenza Covid-19.