E' successo a diverse persone di non riuscire a convincere il proprio Avvocato, che le vessazioni subite per motivi di lavoro possono essere ricondotte ad un reato già previsto nel Codice Penale della Repubblica Italiana.
In questo breve spazio voglio indicare un esempio generico di come, un Magistrato, potrebbe scrivere il capo di imputazione in presenza della violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni, psichiche e morali. E’ un esempio nel quale si ipotizza che l’azione violenta venga esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un pubblico ufficiale, dipendente di una pubblica amministrazione.
Ecco il testo:
“… IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 61, 81 E 610 CODICE PENALE, PER AVER (nome e cognome) DOLOSAMENTE REALIZZATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL … , IN COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE (nome e cognome), CON PIÙ AZIONI ED OMISSIONI, ESECUTIVE DI UN MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, UNA COMPLESSA FORMA DI VIOLENZA PSICHICA NEI CONFRONTI DELLA PERSONA OFFESA, VIOLENZA FATTA DI PREPOTENZE, DI MINACCE ANCHE DI VIOLENZA FISICA, DI VESSAZIONI MORALI, DI REITERATA COMUNICAZIONE PARADOSSALE, VIOLENZA FINALIZZATA AD INTIMIDIRE ED UMILIARE (nome e cognome), PERSONA OFFESA, SOTTOPONENDOLO, DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, NON SOLO NEL SUO AMBIENTE DI LAVORO E PER FINALITÀ ABIETTE, AD UN’ATTIVITÀ AGGRESSIVA COSTANTE, PORTATA AVANTI NEL TEMPO CON MODALITÀ COERCITIVE, PERSECUTORIE E VESSATORIE COMUNQUE TALI DA RENDERNE PARTICOLARMENTE INSOPPORTABILE E PENOSA LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO; ANCORA CON L’INTENTO DI MORTIFICARE LA PROFESSIONALITÀ GLOBALMENTE DA LUI ACQUISITA NELLA FASE PREGRESSA DELLA SUA STORIA LAVORATIVA, LEDERE LA CREDIBILITÀ, IL PRESTIGIO E LA CONSIDERAZIONE GIÀ GODUTA NELL’AMBITO LAVORATIVO, DEBILITARE LE SUE RESISTENZE PSICOLOGICHE, FERIRE ED UMILIARE LA SUA DIGNITÀ ANCHE ALLO SCOPO DI ‘DISCRIMINAZIONE NAZIONALE’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 122 DEL 26.04.1993 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 205 DEL 25.06.1993, RIDURGLI INDEBITAMENTE LE OPPORTUNITÀ SOCIALI E PROFESSIONALI, NEGARE LA DI LUI INTEGRITÀ MORALE, FARGLI NASCERE UN SENSO DI IMPOTENZA, INADEGUATEZZA, PAURA E DIPENDENZA, ANCHE IN VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N. 251 DEL 10.08.2000, DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 30.07.1999, DELL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 20.05.1970 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 216 DEL 09.07.2003 (DIRETTIVA 2000/78/CE), QUINDI COSTRINGERLO, IN UN PRIMO MOMENTO, AD OMETTERE DI SVOLGERE IL SUO MANDATO ISTITUZIONALE CON L’IMPARZIALITÀ, L’EQUILIBRIO E L’AUTONOMIA RICONOSCIUTA AI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE, COSÌ DI FATTO IMPEDENDO QUELLA LIBERTÀ MORALE NECESSARIA AL PUBBLICO UFFICIALE NELL’ADEMPIMENTO DEGLI ATTI DEL SUO UFFICIO, E, SUCCESSIVAMENTE, ORGANIZZANDO UN’AGGRESSIONE CONTINUATA, UN OSTRACISMO COMPORTAMENTALE AVENTE LA FINALITÀ DI INDURLO A CHIEDERE UN TRASFERIMENTO O DIMETTERSI VOLONTARIAMENTE, VIOLANDO UN BENE GIURIDICO SPECIFICO E CIOÈ L’INTERESSE DELLO STATO AL NORMALE FUNZIONAMENTO ED AL PRESTIGIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON LE AGGRAVANTI DI AVER COMMESSO IL FATTO CON INADEMPIENZA DEI DOVERI ISTITUZIONALI INERENTI AD UNA PUBBLICA FUNZIONE E NEI CONFRONTI DI UN PUBBLICO UFFICIALE”.
Se è vero che il mobbing di per se non può essere considerato reato nel nostro ordinamento, è anche vero che la Violenza privata, fattispecie descritta nell’articolo 610 Codice Penale, lo è a tutti gli effetti.