Il Disegno di Legge seguente è stato da me ideato, scritto ed inviato a cinque Deputati della Repubblica Italiana direttamente tramite posta elettronica. Al momento non ho avuto risposta.
CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge
Provvedimenti finalizzati alla tutela dei lavoratori conseguenti a
violenza psichica attuata per motivi di lavoro
Onorevoli Colleghi – Ritengo opportuno presentare questa proposta
di Legge …
… mi preme sottoporre alla vostra
attenzione una particolare ed oscura forma di violenza la quale, per una
molteplicità di ragioni anche legate alla soggettiva cognizione emotiva ed
all’esperienza personale, non viene ancora percepita a fondo nella sua gravità né
proporzionalmente contrastata. Si tratta della violenza perpetrata con la
strategia delle sistematiche vessazioni o persecuzioni, psichiche e morali, attuata
per motivi di lavoro. Il fatto che si tratti di una forma di violenza è stato
confermato dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale,
n. 31413 del 21.09.2006. Nonostante ciò, per questa tematica, si può verificare
la presenza di un’estesa azione di disinformazione, difficile da contrastare
perché, evidentemente, strumentale.
1.
Le
motivazioni – Negli ultimi anni molti lavoratori hanno trovato il coraggio
di denunciare fenomeni di corruzione ed altri abusi perpetrati nei luoghi di
lavoro a danno della comunità. Spesso questi lavoratori sono poi divenuti
oggetto di quella forma di violenza con la quale, medianti atti dotati a volte di
una moderata valenza offensiva oppure addirittura leciti, vengono spinti a
licenziarsi oppure a chiedere un trasferimento in altra sede. Si tratta in
genere di una successione di piccoli episodi difficili da provare, a volte
assolutamente insignificanti se analizzati singolarmente, attuati proprio per
ostacolare la possibile denuncia alle autorità preposte alla loro tutela.
Premesso ciò, questa proposta di
Legge nasce per moderare il comportamento di alcuni Avvocati che, senza
prendere alcuna iniziativa e senza aver operato nessun consulto, richiedono
cifre insostenibili per i lavoratori desiderosi di giustizia.
Il meccanismo perverso nasce nel
momento in cui il lavoratore ritiene di aver accumulato sufficienti elementi di
prova per poter instaurare una controversia. Il passo successivo è quello di
far analizzare tali elementi da un professionista. Ma, a questo punto, sono
sempre più gli Avvocati che, senza in realtà approfondire quanto accaduto e gli
elementi di prova raccolti, rinunciano a priori al possibile mandato
richiedendo però un compenso economico per il “considerevole” impegno profuso.
Al lavoratore vengono richieste
perizie, cartelle cliniche, registrazioni fonografiche, anamnesi, ed altro al solo
scopo di giustificare, mesi dopo, una sostanziosa parcella stimata intorno ai
duemila ÷ seimila Euro. Evidentemente, un legale particolarmente abile e
scaltro, potrebbe arrivare ad accumulare a fine mese una notevole retribuzione
senza mai entrare in un’aula di giustizia. Si consideri che recenti stime
permettono di quantificare in almeno un milione i lavoratori italiani
sottoposti ad abuso nel loro ambiente di lavoro. E per rappresentare la
drammaticità di un simile comportamento si immagini una madre sola che, con
un’unica fonte di reddito, ipotizziamo intorno ai novecento Euro mensili,
magari una persona addetta alla pulizie oppure una commessa, deve provvedere a
crescere i propri figli.
2.
Le finalità
della presente Legge – L’articolo 1, comma 1, afferma espressamente il diritto del
lavoratore a potersi rivolgere in uno studio legale e ricevere quelle
informazioni di base per la tutela delle sua dignità, senza correre il rischio
di dover pagare cifre al di fuori delle sue possibilità economiche.
Il comma 2 limita il campo di
applicazione del presente provvedimento alla sola attività giudiziale.
Il comma 3 limita il campo di
applicazione del presente provvedimento al rapporto di lavoro, anche di fatto.
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Disegno di Legge n. ___________
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Articolo 1
1. Ogni
lavoratore, indipendentemente dal tipo di rapporto o contratto applicati, ha il
diritto di poter richiedere un consulto ad un Avvocato iscritto all’Albo, senza
dover corrispondere alcun onere per il consulto stesso e per la eventuale fase
di studio della controversia lavorativa.
2. Il
principio indicato al comma 1 è applicabile alle sole prestazioni professionali
forensi in attività giudiziale; intendendo per attività giudiziale quella
svolta dall’Avvocato nel contesto penale, civile, amministrativo e tributario.
3. La
controversia per cui è applicabile il comma 1 deve riguardare il rapporto di
lavoro, il rispetto della dignità, della sicurezza o della salute del
lavoratore, oltre alle discriminazioni dirette o indirette.
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