martedì 10 agosto 2021
Quello che ti prosciuga professionalmente
Giurisprudenza – Valutazione del Rischio
lunedì 9 agosto 2021
Disturbi Muscolo Scheletrici IV
Disturbi Muscolo Scheletrici III
Nei luoghi di lavoro non è importante solo la Sicurezza, ma anche buone pratiche e tutele per preservare la Salute.
venerdì 7 maggio 2021
Disturbi Muscolo Scheletrici II
martedì 13 aprile 2021
Disturbi Muscolo Scheletrici I
Nei luoghi di lavoro non è importante solo la Sicurezza, ma anche buone pratiche e tutele per preservare la Salute.
mercoledì 17 febbraio 2021
Non sei stupido, ti rendono stupido
Luisa ha vinto un concorso ed è stata assunta a tempo indeterminato
in una pubblica amministrazione. Dopo aver lavorato per oltre dieci anni come
Assistente al Responsabile dei Lavori in un grande cantiere, ora ha l’opportunità
di trasferire la sua enorme esperienza professionale all’interno di una diversa
organizzazione lavorativa, strutturata con i criteri tipici delle
amministrazioni ove non è il merito che viene apprezzato.
Luisa ha portato a termine in modo brillante il suo percorso
formativo universitario, ha quindi tutti i titoli per fare bene il nuovo
incarico ma, stranamente, la sera torna a casa con qualcosa dentro che la rende
nervosa, anche se non se lo sa spiegare.
Succede questo, nonostante lei sia di gran lunga la più
preparata, la più esperta, la più seria e professionale, i suoi colleghi la
trattano come una perfetta incapace. Gli incarichi che gli vengono assegnati
sono marginali, quasi a volerle impedire di acquisire reputazione, quasi a
deviarla su un binario morto. Oltre a ciò, la comunicazione interpersonale
cambia quando si rivolgono a lei; le frasi, il tono della voce, la postura del
corpo, le espressioni del viso, sono svilenti. È un modo di comunicare dall’alto
verso il basso, dall’adulto alla bambina, dalla persona intelligente che si
abbassa a spiegare concetti semplici ad un essere umano intellettualmente
inferiore.
Luisa percepisce tutto questo come estremamente deleterio,
ma resta molto stupita il giorno in cui si rende conto che, un poco alla
volta, il suo comportamento cambia, e cambia contro la sua stessa volontà. Di
fatto, si sta adattando alla nuova situazione con un tono della voce da persona
inadeguata, sottomessa, con le spalle curve, commettendo errori che non aveva
mai commesso, rinunciando a valorizzare anzi sminuendo il suo contributo allo
svolgimento del lavoro. Lei è perfettamente consapevole delle sue superiori
capacità, ma succede qualcosa contro la sua volontà che non riesce a
contrastare.
In buona sostanza il gruppo, con la sola comunicazione, ha
demolito la volontà di Luisa condizionandola e relegandola in un angolo, solo
perché perdesse la sua intelligenza, le sue abilità, e non ostacolasse la
carriera ed il credito di persone mediocri.
In Psicologia questa tecnica è studiata da qualche decennio,
la chiamano Effetto Golem.
Una volta un Generale dei Marines disse: "Molti credono
che i nostri soldati sono tutti ragazzi da un metro e novanta, con grandi
capacità fisiche e perfettamente consapevoli di essere ottimamente addestrati.
Non è così. Nelle nostre file ci sono anche ragazzi che superano di poco il
metro e sessanta ma, ogni Marine, è convinto di essere alto un metro e novanta".
In pratica, qualunque persona può arrivare a dare il meglio di sé se viene
trattato in modo da favorire queste sue capacità, incoraggiandolo, formandolo, sollecitando
questo processo di sviluppo interiore ed apprendimento. Ed è anche vero il
contrario. Se prendi una persona estremamente intelligente e capace, e la
tratti insistentemente come fosse perfettamente stupida, incoraggiando anche
altri a comportarsi allo stesso modo, la vittima subirà un processo di
regressione che la porterà a perdere credito, a commettere errori, a non agire
più in modo razionale, a temere in modo eccessivo le reazioni avverse altrui.
Cosa può fare Luisa per contrastare questa strategia
deleteria? Rafforzare la sua autostima.
Hai delle belle gambe? Valorizzale con una gonna corta. Sai
scrivere in modo diretto e penetrante? Commenta ogni tanto un qualche fatto di
cronaca o una qualche variazione del legislatore tramite e-mail diffusa alla
piccola comunità. Hanno necessità di affidare un incarico che comporterà
sicuramente dei risvolti negativi? Rifiutalo illustrando le tue buone ragioni e
fai in modo che venga affidato a quello che si crede il migliore di tutti.
Ci vuole una grande forza a reagire a questa forma di
condizionamento, ma è estremamente difficile arrivare ad ottenere Giustizia
rivolgendosi alla Magistratura oppure ad una qualche Commissione per le pari
opportunità. Sono ancora pochi coloro in grado di riconoscere e valutare questa
forma di violenza. Purtroppo.
sabato 30 gennaio 2021
Parità di condizioni dignitosa per i lavoratori
Quasi
del tutto sconosciuti ai non addetti ai lavori, nel nostro Ordinamento sono
presenti il Decreto Legislativo n. 215 del 09.07.2003 - Attuazione della
Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, ed il Decreto Legislativo
n. 216 del 09.07.2003 - Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il Decreto
Legislativo n. 216 del 09.07.2003 in particolare, reca disposizioni relative
all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento
sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro; ma non
riporta la definizione di handicap.
La
Repubblica Italiana è stata condannata per non avere giustamente recepito nell’Ordinamento
interno la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio (Causa C-312/11 Commissione
contro Repubblica Italiana) ed in particolare per non avere recepito
correttamente e completamente l’articolo 5 che disciplina l’obbligo per i
datori di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli per le persone con
disabilità. La difesa italiana ha sostenuto la seguente tesi: “non vi è
nulla nel testo della Direttiva 2000/78/CE che giustifichi la posizione della
Commissione secondo cui l’unica modalità
accettabile ed idonea a dare applicazione all’articolo 5 di tale direttiva
sarebbe l’imposizione di obblighi a carico dei datori di lavoro nei confronti
di tutti i lavoratori disabili, e non quella consistente nell’organizzare un
sistema pubblico e privato atto ad affiancare il datore di lavoro e il disabile”. In
sostanza, la posizione dello Stato è stata che, l’attuazione della regola, può
avvenire anche mediante la predisposizione di un sistema di promozione dell’integrazione
lavorativa delle persone con disabilità, fondato su un insieme di incentivi,
agevolazioni, misure e iniziative a carico delle autorità pubbliche e, in
parte, su obblighi imposti ai datori di lavoro. Un sistema che, nel nostro
Paese, sarebbe il risultato del Collocamento mirato, delle Cooperative Sociali,
della Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone con disabilità, e delle Leggi speciali in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
Questa
interpretazione non è stata condivisa dalla IV Sezione della Corte di Giustizia
Europea, secondo la quale, al contrario, l’articolo 5 della Direttiva
2000/78/CE, introduce comunque un sistema di obblighi a carico dei datori di
lavoro, che non possono essere sostituiti da incentivi e aiuti forniti dalle
autorità pubbliche.
Alla
luce di queste considerazioni la Corte in data 04.07.2013 ha ritenuto che,
contrariamente agli argomenti sostenuti dalla Repubblica Italiana, per
trasporre correttamente e completamente l’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE
non fosse sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno,
essendo invece compito degli Stati imporre a tutti i datori di lavoro a livello
nazionale l’obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione
delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che
riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro e
che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo in
sicurezza, di avere una promozione o di ricevere una formazione.
Per
cui, con la Legge n. 99 del 09.08.2013, è stata recepita anche nel nostro
Ordinamento una considerevole disposizione a tutela delle persone con
disabilità: l’obbligo, per tutti i datori di lavoro, di adottare accomodamenti
ragionevoli per garantire quella parità di condizioni dignitosa per i
lavoratori.
In
particolare l’art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 216 del
09.07.2003 attualmente dispone: “Al fine di garantire il rispetto del
principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli,
come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, ratificata ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18 nei luoghi
di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con
gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione
del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
La
Corte ha definito l’ambito di applicazione del principio dell’accomodamento ragionevole che, al di là
di quanto le normative specifiche in tema di promozione dell’occupazione
possano prevedere, si estende a tutti i datori di lavoro, a tutte le persone
con disabilità nell’accezione fatta propria dalla Corte Europea, ed ai diversi
profili dell’occupazione, comprendendo anche l’accesso, la formazione, la
tutela della incolumità e la progressione di carriera. Quindi, per l’effetto stesso
del richiamo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, il rifiuto dell’accomodamento
ragionevole costituisce fattispecie discriminatoria. La negazione di soluzioni
ragionevoli, anche solo organizzative, è qualificata come discriminazione,
analogamente a quanto avvenuto con la Direttiva 2000/43/CE con riferimento alla
nozione di molestie.
E
poi, la Corte di Giustizia Europea con la Sentenza dell’11.04.2013 nelle cause
riunite C-335/11 e C-337/11, ha sancito “La nozione di «handicap» di cui
alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una
condizione patologica, causata da una malattia diagnosticata come curabile o
incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in
particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione
con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di
uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata”.
Il
concetto di inabilità così argomentato, risulta essere più ampio di quello
contenuto nelle diverse disposizioni previste dal nostro Ordinamento, e si
estende anche alle difficoltà dovute alla condizione di chi ha subito una
successione di micro traumi psicologici, agli ipersensibili, all’avanzare dell’età.
Nella
stessa Sentenza dell’11.04.2013 della II Sezione, è testualmente riportato: “Con
la sua terza questione il Giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo
5 della Direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che la
riduzione dell’orario di lavoro può configurare uno dei provvedimenti di
adattamento contemplati da tale articolo. […] il datore di lavoro è
tenuto a prendere i provvedimenti appropriati, segnatamente, per consentire ai
disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione. A
tale riguardo il considerando 20 di detta direttiva procede ad un elenco non
tassativo di siffatti provvedimenti, i quali possono essere di ordine fisico,
organizzativo e/o formativo. Si deve rilevare che né l’articolo 5 della Direttiva
2000/78/CE né il considerando 20 menzionano la riduzione dell’orario di lavoro.
Occorre tuttavia interpretare la nozione di «ritmi di lavoro», che compare in
detto considerando, per determinare se l’adattamento dell’orario di lavoro
possa essere fatto rientrare in tale nozione.
La
[…]
e la […] fanno valere in proposito che la nozione di cui trattasi
riguarda elementi quali l’organizzazione del ritmo e della velocità del lavoro,
ad esempio nell’ambito di un processo produttivo, nonché le pause, in modo da
alleviare per quanto possibile il carico del lavoratore disabile. Tuttavia, né
dal considerando 20 né da altre disposizioni della Direttiva 2000/78/CE si
evince che il legislatore dell’Unione abbia inteso circoscrivere la nozione di
«ritmi di lavoro» a siffatti elementi ed escluderne l’adattamento degli orari,
in particolare la possibilità, per le persone disabili che non sono o non sono
più in grado di lavorare a tempo pieno, di svolgere il proprio lavoro a tempo
parziale.
Conformemente
all’articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell’ONU, gli «accomodamenti
ragionevoli» sono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che
non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia
necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il
godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentali». Ne consegue che detto articolo
contempla un’ampia definizione della nozione di «accomodamento ragionevole».
Pertanto, […] deve essere inteso nel senso che si riferisce all’eliminazione
delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva
partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di
uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cfr. Corte di Giustizia Europea, II
Sezione, Sentenza dell’11.04.2013).