domenica 29 novembre 2015

Quale Avvocato





Uno dei problemi che una persona aggredita psicologicamente deve affrontare è quello di trovarsi un Avvocato in grado di comprendere cosa realmente stia avvenendo. Ed è cosa tutt’altro che semplice. I motivi sono diversi. In primo luogo gli Avvocati sono abituati a ragionare per fatti, ciò cercano mentalmente di rappresentare l’evento con il suo insieme di caratteristiche. Questo è un approccio sbagliato che, spesso, si associa ad una personalità sistematica, ovvero con la personalità di chi deve toccare gli oggetti, deve vedere il sangue, deve sentire il rumore dello sparo.

Ma la violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni, psichiche e morali, è studiata per non lasciare tracce evidenti. 

Quindi, in genere, fin da subito, si crea una situazione di incomunicabilità tra il legale ed il suo potenziale cliente. E non è questione di Diritto, perché esiste una solida giurisprudenza in tema di violenza psicologica e di lesioni psichiche. E’ più una questione legata ad abitudine a trattare eventi di altro tipo, impreparazione, paura di dover andare incontro ad una brutta figura ed a perdere il prestigio professionale.

Questa situazione, purtroppo, pregiudica in grande misura la possibilità di ottenere giustizia tramite azione legale. Ma non è nemmeno la situazione peggiore. In realtà, il problema più grande che la vittima di violenza deve affrontare, è che le sistematiche vessazioni sono la tipica strategia aggressiva delle persone di “potere”. Quando scrivo potere intendo non solo i classici colletti bianchi, le figure dirigenziali o politiche, ma anche tutti coloro che possono far ricorso ad una rete di amicizie e compiacenze altolocate. 

Quindi l’Avvocato che ascolta il racconto della persona vessata, finisce per rappresentarsi una guerra con individui in grado di influire sul suo lavoro, sulla sua tranquillità di individuo e professionista. Ed un conto è confrontarsi con un marito pasticcere psicopatico, geloso, ossessivo, in grado di esercitare un ipercontrollo sulla compagna, un conto è dare battaglia all’uomo di potere, al politico, all’alto funzionario. 

Al momento non ho una soluzione da suggerire. E’ anche vero che, quanto appena descritto, non è una regola, perché esistono Avvocati coraggiosi e bravissimi. Ma sono rari.

Le uniche cose che posso indicare sono: che un giovane neolaureato potrebbe trovare più facilmente una significativa clientela specializzandosi su queste tematiche in ambito penale; che non è una soluzione cercare di forzare la situazione e spingere un legale ad affrontare una tutela in un contesto che non conosce in modo approfondito.

Finirebbe per non credervi o vi abbandonerà alla prima seria difficoltà.


domenica 22 novembre 2015

Una presentazione con le slide dice molto di te




Vi sarà certamente capitato di ritrovarvi in una grande sala semibuia, con un relatore che dovrebbe illustrare l’argomento per cui vi siete svegliati alle cinque di mattina ed avete percorso un centinaio di chilometri in auto.

Siete specialisti di una certa materia ed avete ricevuto un invito ad un Convegno. All’inizio avete anche pensato di rinunciare per i troppi impegni accumulati, poi però avete cambiato idea. Tra i tanti titoli pomposi ed i saluti ufficiali delle autorità, spiccava un argomento che ha catturato la vostra attenzione, una di quelle occasioni in grado di far progredire di molto il vostro bagaglio professionale. Così vi siete iscritti, ed ora, dopo aver pazientato per il parcheggio e per le presentazioni a cui non siete interessati, è arrivato il momento tanto atteso. Il relatore inserisce la chiavetta nel computer e, sullo schermo, appare la prima slide.

Finalmente. Non state più nella pelle. Vi siete anche organizzati con un blocco per gli appunti o un registratore audio. 

Ma, dopo una bellissima prima slide di presentazione, iniziate a percepire una sensazione di disagio che, seppur profonda, non siete in grado di spiegare.

Sta accadendo che le immagini del grande schermo riportano solo una serie di righe con un punto posto all’inizio, su uno sfondo uniforme, normalmente bianco e luminosissimo. 

Una struttura tipo: “ • Migliorare la gestione degli stakeholders in un contesto dinamico”.

Questo modo di presentare una Relazione dice molto della personalità del Relatore stesso. Perché citare gli argomenti in questo modo è estremamente noioso. Dopo poco, anche la persona più interessata, finisce per perdere concentrazione. Perché non siamo di fronte ad una vera presentazione di slide, le immagini non sono state elaborate per il pubblico ma sono una sorta di promemoria per chi parla.

Questa tecnica è tipica di chi desidera restare al centro dell’attenzione per appagare il suo narcisismo.

Non ha importanza l’argomento che sta trattando, che probabilmente ha anche copiato da qualche suo collaboratore; non ha importanza quanto riuscirà a trasmettere al pubblico; non ha importanza il progredire delle conoscenze scientifiche o sociali: un tale Relatore partecipa al Convegno solo per il prestigio sociale, per promuovere la sua immagine. E spesso vi capiterà di ritrovarlo anche in altre giornate di approfondimento, con la sua scatola di battute preconfezionate, con la finta aria di chi la sa lunga sul tema trattato. Ma è tutta scena. 

Colui che ha veramente a cuore il poter dimostrare una nuova teoria economica, una soluzione matematica, i risultati di uno studio di epidemiologia, finirà per arricchire le sue slide con diagrammi cartesiani o a torta, utilizzerà colori brillanti, un linguaggio semplice, immediato. Perché le immagini comunicano molto di più delle parole. E, spesso, sono universali. 

Quindi abbondate con la fantasia. Create riquadri, animazioni, prospettive diverse. Qualunque cosa permetta una migliore comprensione del concetto che intendete illustrare può essere sperimentata. 

Per chi ha da poco terminato gli studi e si sta inserendo nel mondo del lavoro consiglio di dedicare molto tempo ad apprendere una efficace tecnica di comunicazione. Perché anche se siete ricercatori universitari ed avete fatto una importante scoperta scientifica, se non siete in grado di comunicarla con efficacia rischiate di veder vanificato l’impegno profuso.

Chi non è interessato a promuovere la propria persona, ma i risultati del proprio lavoro, lo vedi dalla forma della presentazione, perché è come un biglietto da visita, dice al pubblico chi sei.







domenica 18 ottobre 2015

Fante benemerito




Novara. Sarà stato il 1985 oppure l’anno dopo.
Io me lo ricordo come il Raduno Nazionale degli Alpini, ma non risulta nella cronologia ufficiale.

Ero Ufficiale di picchetto presso una caserma che ospitava gli ex militari. Il giorno dopo avrebbero sfilato per la città. Persone intorno i sessanta anni. Io ventiduenne.
Durante la sera faccio un giro per le camere. Sono li che si raccontano: “Mario quest’anno non c’è”. Mi offrono un bicchiere di vino, ma io sono di quelli che non beve e poi sono armato, devo restare sveglio tutta la notte, la caserma è affidata a me per 24 ore. Erano gli anni del terrorismo. Assaltavano le caserme.

La mattina dopo, appena finita la cerimonia dell’alzabandiera, mi si avvicina un uomo sui settanta anni. Sarà stato alto uno e sessanta. Ben vestito in abiti civili, giacca grigia e cravatta appena con un po’ di colore. Prende un libro e me lo consegna: “Lei deve spedirlo al Tenente Paolo Bianchi”. Io qui scrivo Paolo Bianchi perché non mi ricordo il vero nome, ma lui mi ha dato un nome preciso.

Io gli rispondo: “Mi perdoni, ma come faccio a rintracciare il Tenente?! Ha un indirizzo? Una qualche forma di recapito? Si ricorda in che Reparto prestava servizio? In quale città?”.

Lui: “Giovanotto, eravamo in guerra insieme … lei sa sicuramente come rintracciarlo!”.

Mi ha guardato negli occhi. Con uno sguardo di chi aveva un passato troppo profondo per essere raccontato a parole.

Io: “Ha ragione. Provvedo oggi stesso. Stia tranquillo, ci penso io”.

Nell’impossibilità totale di effettuare una ricerca non me la sono sentita di dirgli che era un gesto insensato.

All’interno del libro c’era una dedica: “Al Tenente Paolo Bianchi con amicizia – Antonio – Fante benemerito”.


Quelli che ben pensano



Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai. Se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo … ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco, la sola regola è esser scaltro: niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli, zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici. Guardali, stanno dietro a machere e non li puoi distinguere. Come lucertole si arrampicano, e se poi perdon la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.

Sono intorno a me ma non parlano con me / Sono come me ma si sentono meglio ...
Sono intorno a me ma non parlano con me / Sono come me ma si sentono meglio ...

E come le supposte abitano in blisters full-optional, con cani oltre i 120 deciBel e nani, manco fosse Disneyland, vivon col timore di poter sembrare poveri, quel che hanno ostentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, parton dal pratino e vanno fino in cielo, han più parabole sul tetto che S. Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili che alla sera sfrecciano, tra l'asfalto e i pargoli. Medi come i ceti cui appartengono. Terra-terra come i missili cui assomigliano. Tiratissimi, s'infarinano, s'alcolizzano e poi s'impastano su un albero, boom! 
Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi d'un livello di Doom...

Sono intorno a me ma non parlano con me / Sono come me ma si sentono meglio ...
Sono intorno a me ma non parlano con me / Sono come me ma si sentono meglio ...

Ognun per se, Dio per se, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero. Mani lisce come l’olio di ricino, mani che brandiscon manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardan la tv, che fanno i boss, che compran Class, che son sofisticati da chiamare i NAS. Incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando si nascondono sulla faccia oscura della loro luna nera. 


Sono intorno a me ma non parlano con me / Sono come me ma si sentono meglio ...
Sono intorno a me ma non parlano con me / Sono come me ma si sentono meglio ...


Frankie Hi Nrg Mc

1997 – Sony BMG

mercoledì 26 agosto 2015

La testimonianza di secondo grado della polizia giudiziaria





Facciamo un esempio di fantasia. In aeroporto un passeggero si avvicina a due rappresentanti delle forze dell’ordine e racconta di aver visto una persona distesa, probabilmente deceduta, al di fuori della zona ove può muoversi, data la sua condizione di viaggiatore in transito. Nell’impossibilità di intervenire per prestare primo soccorso, avvisa le prime persone che vede in divisa, indicando il luogo preciso ma, anche, di aver visto una persona di corporatura robusta fuggire con le mani insanguinate.


Le forze dell’ordine, nell’impossibilità a loro volta di sapere le reali condizioni della vittima, si precipitano nel luogo indicato e tentano di mantenere in vita la persona che risulta accoltellata. Nonostante tali tentativi ed il tempestivo intervento dei sanitari, il ferito muore.

Nel processo per omicidio che ne consegue emergono delle questioni sulla legittimità della testimonianza della polizia giudiziaria. Il problema che viene sollevato è questo: poiché il passeggero in transito che ha visto direttamente la scena è rimasto non identificato, possono le forze dell’ordine riferire del fatto che sul luogo dell’accoltellamento è stata notata la presenza di un soggetto sospetto con determinate caratteristiche fisiche?

Quando io vedo Mario rubare un tostapane nel negozio di Paolo, posso testimoniare direttamente di questo evento: ho visto io Mario rubare (testimonianza di primo grado). Ma se Adriano mi dice di aver visto lui Mario rubare il tostapane, la mia non sarà una testimonianza diretta, io non ho visto direttamente il comportamento di Mario, a me è stato solo raccontato che il fatto è avvenuto per opera di Mario e nel negozio di Paolo (testimonianza di secondo grado).

Nel nostro ordinamento la testimonianza di secondo grado della polizia giudiziaria non è ammessa.

E, fin qui, la questione è abbastanza semplice. Se hai svolto delle indagini per omicidio, puoi e devi riferire solo di quanto hai personalmente accertato. Senza valutazioni personali.

Ma supponiamo che la relazione delle forze dell’ordine, con la testimonianza indiretta di quanto accaduto, sia stata acquisita da un Giudice per le indagini preliminari, senza che nessuno abbia presentato opposizione per l’inammissibilità dell’acquisizione. E supponiamo che l’Ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari riporti delle considerazioni espresse proprio partendo da quei dati presenti nella relazione. Cosa succede se l’Imputato in altro processo presenta tale Ordinanza di archiviazione come prova a suo favore per essere scagionato dall’accusa?

Le cose si complicano non poco.

Esaminiamo un aspetto alla volta.

Le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria dal passeggero che ha dato l’allarme, non sono state fissate con un verbale di sommarie informazioni testimoniali, con le modalità di cui all’articolo 351 Codice Procedura Penale, sentendo una persona identificata ed in grado di riferire circostanze utili alle indagini. Questo, ovviamente, perché non c’era il tempo materiale di farlo, essendo prioritario il tentativo di salvare un individuo in estremo pericolo di vita.

La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite penali, con la Sentenza n. 36747 del 24.09.2003, ha affermato che l’articolo 195, comma 4, Codice Procedura Penale, vieta però non solo la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni regolarmente acquisite in sede di sommarie informazioni, ma anche quella sulle dichiarazioni che si sarebbero dovute acquisire con le modalità di cui all’articolo 351 Codice Procedura Penale. Ed, in questo caso, i riferimenti riportati nella relazione riepilogativa acquisita dal Giudice per le Indagini preliminari in camera di consiglio, sono appunto una testimonianza indiretta della polizia giudiziaria su dichiarazioni che si sarebbero dovute acquisire con le modalità di cui all’articolo 351 Codice Procedura Penale.

Si deve anche considerare che, in sede di udienza in camera di consiglio, la polizia giudiziaria non viene invitata. Quindi i funzionari non possono descrivere a voce lo sviluppo delle loro indagini, né possono essere interrogati dalla controparte in sede di controesame. Il Giudice per le indagini preliminari può solo leggere i documenti ove tale descrizione è stata riportata.

Inoltre l’articolo 238-bis Codice Procedura Penale, disciplina il valore dimostrativo da attribuire alle decisioni divenute definitive in un altro procedimento penale, stabilendo “Fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192 comma 3”. Quindi solo le Sentenze divenute irrevocabili, o per le quali non è più proponibile alcun mezzo ordinario di impugnazione, possono essere acquisite esclusivamente “ai fini della prova del fatto in esse accertato”, ed unicamente se ricorrono le tassative condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 187, e 192 comma 3, Codice Procedura Penale che il Giudice deve obbligatoriamente valutare.

L’articolo 125, comma 1, Codice Procedura Penale statuisce poi: “La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto”. Rispetto alla Sentenza, il Decreto e l’Ordinanza si caratterizzano per essere provvedimenti non definitori.

Per inciso, la logica di consentire l’acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili in altro procedimento, è quella di “non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice” (cfr. Corte Suprema di Cassazione, sezione II penale, Sentenza n. 6755 del 19.05.1994); ovvero quella di “evitare di dover provare, di volta in volta, un fatto già accertato” (cfr. Corte Suprema di Cassazione, sezione VI penale, Sentenza n. 3396 del 02.03.1998). Si pensi alla dimostrazione in aula di giustizia dell’esistenza diffusa del fenomeno della corruzione nei pubblici uffici.

Tuttavia, intervenendo in una fattispecie nella quale la Sentenza irrevocabile era stata acquisita ai sensi dell’articolo 238-bis Codice Procedura Penale anche al fine di utilizzare, quali prove, dichiarazioni rese da ufficiali di polizia giudiziaria in ordine a quanto loro riferito da terze persone (dichiarazioni che, dunque, alla luce del novellato testo dell’articolo 195, comma 4, Codice Procedura Penale, non avrebbero potuto essere rese nel procedimento ricevente, iniziato successivamente alla modifica operata con la Legge n. 63 del 01.03.2001), la Suprema Corte ha negato tale possibilità ed affermato che l’articolo 238-bis “deve essere interpretato in modo da non porsi in contrasto né con l’articolo 111 della Costituzione né con l’articolo 238 Codice Procedura Penale” giacché, diversamente, “si eluderebbe il principio del contraddittorio sancito dall’articolo 111 della Costituzione, ammettendone una deroga non espressamente annoverabile tra quelle previste dalla Costituzione (cfr. Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, Sentenza n. 8823 del 13.01.2009).

Quindi il tentativo dell’imputato di utilizzare in altro processo una Ordinanza di archiviazione contenente testimonianze di secondo grado della polizia giudiziaria, per scagionare se stesso, deve essere sempre rigettata dal Giudice.

Allo stesso modo quell'Ordinanza non può essere nemmeno utilizzata come prova di colpevolezza. Perché l'Imputato magari non era nemmeno presente nella convocazione in camera di consiglio.