L’articolo 408 del Codice di Procedura Penale in vigore nella Repubblica Italiana così recita:
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il Pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al Giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.
2. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del Pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Sul terzo comma di questo articolo ci sono due precisazioni da fare per chi vuole oppure è costretto a seguire in prima persona il prosieguo dell’iniziativa penale.
La prima precisazione riguarda il termine di dieci giorni. In realtà la persona offesa dal reato può comunque presentare un Atto di Opposizione fino a quando non sia intervenuta la decisione del Giudice per le indagini preliminari. Quindi il termine dei dieci giorni è una garanzia per la persona offesa e non un limite. In altre parole il Giudice per le indagini preliminari non può prendere una decisione prima di dieci giorni, dando modo alla persona offesa di studiare il fascicolo e provvedere a motivare l’eventuale opposizione. (Corte Suprema di Cassazione, Sezione II penale, Sentenza n. 15888 del 08.05.2006).
La seconda precisazione riguarda la possibilità di presentare opposizione solo se contenente una richiesta motivata per la prosecuzione delle indagini preliminari. Anche in questo caso, se non si intende richiedere la prosecuzione delle indagini preliminari ma si vuole impedire una ingiusta archiviazione, è possibile presentare un Atto di Opposizione scritto sulla base della Sentenza Corte Costituzionale n. 95 del 11.04.1997 che riporta: “L’opposizione motivata dalla incompletezza delle indagini del Pubblico ministero non è peraltro l’unico strumento per contrastare la richiesta di archiviazione: nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare Atto di Opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato. Ove le argomentazioni della Persona Offesa siano convincenti, il Giudice deve comunque fissare l’udienza in camera di consiglio a norma dell’articolo 409, comma 2, peraltro espressamente richiamato dall’articolo 410, comma 3, Codice Procedura Penale, così assicurando alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari”. (Corte Costituzionale, Sentenza n. 95 del 11.04.1997)