La Violenza Sessuale è regolamentata nel nostro Codice Penale. Il testo elaborato dal legislatore è il seguente: “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi” (articolo 609 bis del Codice Penale).
Alcune delle circostanze aggravanti sono le seguenti: “La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci” (articolo 609 ter del Codice Penale).
Quindi, si considera Violenza Sessuale, non solo quella esercitata nei confronti di una persona che neghi la sua partecipazione, ma anche quella esercitata nei confronti di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.
E’ Violenza Sessuale quando l’atto sia associato ad una qualche forma di costringimento, sia fisico sia psicologico.