Il Disegno di Legge seguente è
stato da me ideato, scritto ed inviato nel dicembre 2006, per posta elettronica,
a sei Deputati della Repubblica ed un Ministro, tutti scelti in base alla loro
preparazione in Diritto Penale e senza preferenze politiche.
Nel marzo 2007 ho ricevuto una
risposta da un Onorevole contenente il seguente testo:
“Camera dei Deputati – Roma,
13.03.2007. Egr. Sig. …
Ho letto la
bozza del Disegno di Legge in materia dei lavoratori dipendenti fattami
pervenire dal Sig. Ministro che ha trovato la Sua proposta molto interessante.
Ho sottoposto
il documento all’esame dell’Ufficio Legislativo della Camera dei Deputati per
un parere tecnico e in presenza di una risposta positiva, il Ministro sarà
lieto di presentare il Disegno di Legge.
Sarà mia cura
tenerLa informata sui seguiti e nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione,
Le porgo i miei più cordiali saluti”.
Dopo avermi chiesto il file in formato
.doc nel mese di settembre 2007, il Disegno di Legge è stato effettivamente
presentato alla Camera dei Deputati in data 11.10.2007, durante la XV
Legislatura, con il n. C3142, e poi al Senato della Repubblica in data 09.05.2008,
durante la XVI Legislatura, con il n. S453, denominato “Modifica dell'articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per
la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di
lavoro”.
Qui di seguito è riportato un
estratto della proposta originale.
CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge
Provvedimenti finalizzati alla prevenzione delle patologie conseguenti a
violenza psichica per motivi di lavoro
Onorevoli Colleghi – Ritengo opportuno presentare questo disegno di
Legge …
… mi preme sottoporre alla vostra
attenzione una particolare ed oscura forma di violenza la quale, per una
molteplicità di ragioni anche legate alla soggettiva cognizione emotiva ed
all’esperienza personale, non viene ancora percepita a fondo nella sua gravità
né proporzionalmente contrastata. Si tratta della violenza perpetrata con la
strategia delle sistematiche vessazioni o persecuzioni, psichiche o morali, per
motivi di lavoro. Il fatto che si tratti di una forma di violenza è stato
confermato dalla recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI
penale, n. 31413 del 21.09.2006. Nonostante ciò, per questa tematica, si può
verificare la presenza di un’estesa azione di disinformazione, difficile da
contrastare perché, evidentemente, strumentale.
1. La
personalità psicopatica perversa - Per poter fornire una rappresentazione
omogenea e congruente è prima necessario affrontare la descrizione di alcuni
degli elementi meno conosciuti di questa forma di abuso, così come li ho potuti
sintetizzare. Tali elementi ricalcano uno schema tipico quando il delitto viene
commesso da una personalità che può essere descritta come immersa in un quadro
pervasivo di grandiosità, nella fantasia o nel comportamento, e nella necessità
di ammirazione.
[…]
7.
Le finalità della presente Legge - L’articolo 1 afferma
espressamente il diritto alla dignità nel luogo di lavoro. Nella nuova versione
del reato di Abuso d’ufficio, articolo 323 Codice Penale, la condotta materiale
sanzionata dal Legislatore è descritta nella disposizione in termini precisi,
in quanto risponde del delitto il pubblico ufficiale che abbia tenuto un
comportamento in “violazione di norme di Legge o di regolamento”. A seguito
della riforma dettata nel 1997, l’elemento centrale del delitto di cui
all’articolo 323 Codice Penale, non è più l’utilizzo, apparentemente lecito,
della potestà amministrativa, di cui il pubblico funzionario è titolare, per
finalità inerenti interessi privati del medesimo funzionario, bensì il mancato
rispetto da parte del soggetto qualificato dei vincoli normativi che regolano
l’esercizio delle facoltà a lui riconosciute. L’articolo 1 della Legge proposta
consente la tutela dell’articolo 323 Codice Penale anche per il danno ingiusto
volontariamente provocato con aggressione alla dignità del lavoratore
dipendente, appunto per espressa “violazione di norme di Legge”.
L’articolo 2 impone sanzioni
proporzionate in caso di lesione all’equilibrio psicofisico del lavoratore.
Infatti, con la Legge n. 228 del 11.08.2003 il Legislatore ha modificato l’articolo
600 del Codice Penale ed ha introdotto la “soggezione continuativa” anche in
ambito lavorativo; in più con la citata Sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, sezione VI penale, n. 31413 del 21.09.2006, alla strategia delle
sistematiche vessazioni o persecuzioni, è stato riconosciuto applicabile anche
il delitto di “Violenza Privata”, articolo 610 del Codice Penale.
Per “lesione psichica” deve
intendersi la lesione derivante dalla rottura dell’equilibrio della psiche,
oppure uno qualunque degli effetti che si manifestano come conseguenza di un
trauma psichico, improvviso o reiterato.
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Disegno di Legge n. ___________
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Articolo 1
1. La Repubblica
Italiana riconosce che la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata in particolar modo nei luoghi di lavoro. Al pari ogni
individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, alla tutela
della sua personalità morale e non può essere sottoposto per motivi di lavoro a
trattamenti degradanti, mortificanti o umilianti.
2. Tutti i
prestatori di lavoro hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della
loro persona, ed a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o
indirettamente. Allo scopo di assicurare una completa parità, il principio di
non discriminazione non osta all’adozione o al mantenimento di specifiche
misure finalizzate ad evitare o riequilibrare svantaggi tra i lavoratori.
3. La Repubblica
Italiana incoraggia e sostiene le iniziative atte a disincentivare comportamenti
discriminatori o vessatori protratti nel tempo, tali da determinare degrado,
anche contrastando l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali,
persecuzioni e violenze psicologiche ovunque praticate per motivi di lavoro.
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Articolo 2
1.
All’articolo n. 586 del Codice Penale che riporta: “Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale
conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si
applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli
589 e 590 sono aumentate”, è aggiunto il seguente comma: “Se, indipendentemente dalla gravità, si ha
una lesione psichica come conseguenza non voluta dei delitti indicati
all’articolo 600 oppure 610, la pena è della reclusione da uno a tre anni; per
fatti protratti per un periodo superiore ai due anni, la pena è della
reclusione da tre a cinque anni”.
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