sabato 19 aprile 2014

Primo Disegno di Legge (quando ero in piena guerra)




Il Disegno di Legge seguente è stato da me ideato, scritto ed inviato nel dicembre 2006, per posta elettronica, a sei Deputati della Repubblica ed un Ministro, tutti scelti in base alla loro preparazione in Diritto Penale e senza preferenze politiche.

Nel marzo 2007 ho ricevuto una risposta da un Onorevole contenente il seguente testo:

“Camera dei Deputati – Roma, 13.03.2007. Egr. Sig. …

Ho letto la bozza del Disegno di Legge in materia dei lavoratori dipendenti fattami pervenire dal Sig. Ministro che ha trovato la Sua proposta molto interessante.

Ho sottoposto il documento all’esame dell’Ufficio Legislativo della Camera dei Deputati per un parere tecnico e in presenza di una risposta positiva, il Ministro sarà lieto di presentare il Disegno di Legge.

Sarà mia cura tenerLa informata sui seguiti e nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti”.

Dopo avermi chiesto il file in formato .doc nel mese di settembre 2007, il Disegno di Legge è stato effettivamente presentato alla Camera dei Deputati in data 11.10.2007, durante la XV Legislatura, con il n. C3142, e poi al Senato della Repubblica in data 09.05.2008, durante la XVI Legislatura, con il n. S453, denominato “Modifica dell'articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro”.

Qui di seguito è riportato un estratto della proposta originale.



CAMERA DEI DEPUTATI


Proposta di Legge


Provvedimenti finalizzati alla prevenzione delle patologie conseguenti a violenza psichica per motivi di lavoro

Onorevoli Colleghi – Ritengo opportuno presentare questo disegno di Legge …

… mi preme sottoporre alla vostra attenzione una particolare ed oscura forma di violenza la quale, per una molteplicità di ragioni anche legate alla soggettiva cognizione emotiva ed all’esperienza personale, non viene ancora percepita a fondo nella sua gravità né proporzionalmente contrastata. Si tratta della violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni o persecuzioni, psichiche o morali, per motivi di lavoro. Il fatto che si tratti di una forma di violenza è stato confermato dalla recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, n. 31413 del 21.09.2006. Nonostante ciò, per questa tematica, si può verificare la presenza di un’estesa azione di disinformazione, difficile da contrastare perché, evidentemente, strumentale.

1.  La personalità psicopatica perversa - Per poter fornire una rappresentazione omogenea e congruente è prima necessario affrontare la descrizione di alcuni degli elementi meno conosciuti di questa forma di abuso, così come li ho potuti sintetizzare. Tali elementi ricalcano uno schema tipico quando il delitto viene commesso da una personalità che può essere descritta come immersa in un quadro pervasivo di grandiosità, nella fantasia o nel comportamento, e nella necessità di ammirazione.

[…]

7.  Le finalità della presente Legge - L’articolo 1 afferma espressamente il diritto alla dignità nel luogo di lavoro. Nella nuova versione del reato di Abuso d’ufficio, articolo 323 Codice Penale, la condotta materiale sanzionata dal Legislatore è descritta nella disposizione in termini precisi, in quanto risponde del delitto il pubblico ufficiale che abbia tenuto un comportamento in “violazione di norme di Legge o di regolamento”. A seguito della riforma dettata nel 1997, l’elemento centrale del delitto di cui all’articolo 323 Codice Penale, non è più l’utilizzo, apparentemente lecito, della potestà amministrativa, di cui il pubblico funzionario è titolare, per finalità inerenti interessi privati del medesimo funzionario, bensì il mancato rispetto da parte del soggetto qualificato dei vincoli normativi che regolano l’esercizio delle facoltà a lui riconosciute. L’articolo 1 della Legge proposta consente la tutela dell’articolo 323 Codice Penale anche per il danno ingiusto volontariamente provocato con aggressione alla dignità del lavoratore dipendente, appunto per espressa “violazione di norme di Legge”.
L’articolo 2 impone sanzioni proporzionate in caso di lesione all’equilibrio psicofisico del lavoratore. Infatti, con la Legge n. 228 del 11.08.2003 il Legislatore ha modificato l’articolo 600 del Codice Penale ed ha introdotto la “soggezione continuativa” anche in ambito lavorativo; in più con la citata Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, n. 31413 del 21.09.2006, alla strategia delle sistematiche vessazioni o persecuzioni, è stato riconosciuto applicabile anche il delitto di “Violenza Privata”, articolo 610 del Codice Penale.
Per “lesione psichica” deve intendersi la lesione derivante dalla rottura dell’equilibrio della psiche, oppure uno qualunque degli effetti che si manifestano come conseguenza di un trauma psichico, improvviso o reiterato.

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Disegno di Legge n. ___________


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Articolo 1

1. La Repubblica Italiana riconosce che la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata in particolar modo nei luoghi di lavoro. Al pari ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, alla tutela della sua personalità morale e non può essere sottoposto per motivi di lavoro a trattamenti degradanti, mortificanti o umilianti.
2. Tutti i prestatori di lavoro hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona, ed a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente. Allo scopo di assicurare una completa parità, il principio di non discriminazione non osta all’adozione o al mantenimento di specifiche misure finalizzate ad evitare o riequilibrare svantaggi tra i lavoratori.
3. La Repubblica Italiana incoraggia e sostiene le iniziative atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, tali da determinare degrado, anche contrastando l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche ovunque praticate per motivi di lavoro.

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Articolo 2

1. All’articolo n. 586 del Codice Penale che riporta: “Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate”, è aggiunto il seguente comma: “Se, indipendentemente dalla gravità, si ha una lesione psichica come conseguenza non voluta dei delitti indicati all’articolo 600 oppure 610, la pena è della reclusione da uno a tre anni; per fatti protratti per un periodo superiore ai due anni, la pena è della reclusione da tre a cinque anni”.

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