sabato 4 febbraio 2017

Limiti del Mobbing




E' arrivato il momento di scrivere un Post sui limiti del Mobbing.

Tralascio la descrizione della definizione di Mobbing. Mi soffermo, ed intendo analizzare, il limite superiore di questa forma di violenza.

La violenza descritta in questo Blog è la Violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni, psichiche e morali, attuata per motivi di lavoro. Questa definizione comprende, in realtà, due sottoinsiemi: la violenza che raggiunge le fattispecie di Reato penale; la violenza non riconducibile ad un Reato penale.

In generale siamo in presenza di “mobbing” quando ricorrono i seguenti elementi: una pluralità di comportamenti vessatori, condotte sistematiche e prolungate nel tempo; deve essere dimostrabile l’intento persecutorio; la vittima deve aver subito un danno esistenziale, alla vita di relazione.

Possiamo quindi considerare questo sottoinsieme caratterizzato dal fatto che, gli atti della violenza, non sono riconducibili ad una fattispecie penale. 

Facciamo un esempio. Un alto funzionario di banca viene privato del suo ufficio e spostato in un sottoscala, un luogo sostanzialmente privo di luce naturale, con un minimo ricambio d’aria, senza un telefono, senza un computer, solo con un tavolo ed una sedia. Questa condizione priva il funzionario della concreta possibilità di lavorare, di relazionarsi, di comunicare, dei simboli del potere. Lui può anche essere il lavoratore più serio, preparato, brillante dell’intera struttura, ma verrà percepito come un incapace. Tutto questo, però, è difficilmente riconducibile ad un reato penale. Sono vessazioni reali; ma non sono descritte nel Codice Penale.

Per questo le persone vittime di mobbing chiedono una Legge che tuteli realmente la loro persona.

Ma la Violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni, psichiche e morali, attuata per motivi di lavoro, comprende un secondo sottoinsieme: quando gli atti della violenza sono chiaramente riconducibili ad almeno un reato penale.

Non ha importanza l’articolo del Codice Penale violato. Può essere Violenza privata, Lesioni come conseguenza di altro delitto, Minacce, Estorsione … oppure un qualunque altro reato. Realmente non ha importanza quale, purché la Legge riconosca quel comportamento come reato. 

Non è possibile definire le vittime di questo sottoinsieme come “mobbizzati”, perché non è propriamente mobbing o bossing. In questo caso si tratta di persone che stanno subendo una violenza già codificata, che ha un suo nome. Non c’è necessità di una nuova Legge per poter chiedere Giustizia.

In altre parole, la Violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni, psichiche e morali, attuata per motivi di lavoro, comprende anche il mobbing, ma il mobbing è la parte bassa, quando le vessazioni sono veramente difficili da riconoscere, da dimostrare, da codificare. 

Chi subisce un reato non è vittima di mobbing.