domenica 1 dicembre 2013

La registrazione non è una intercettazione





La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite penali, con la Sentenza n. 36747 del 24.09.2003, ed il Consiglio di Stato, sezione VI, con l’Ordinanza n. 3796 del 28.06.2007 hanno riconosciuto il principio che la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, quantunque eseguita clandestinamente, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico del quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo ai sensi dell’articolo 234 Codice di Procedura Penale. Per di più la registrazione fonografica ai fini di difesa da parte di un lavoratore impegnato in una conversazione non è un atto che richiede necessariamente il consenso dell’altro utente, lo si deduce anche dall’articolo 5, comma 1, della Direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.12.1997, recepita con il Decreto Legislativo n. 171 del 13.05.1998.

Quindi è ammesso registrare quanto ci stanno dicendo, anche senza avvertire l'aggressore della registrazione fonografica in atto, ma resta comunque proibito:
  • partecipare ad una riunione di lavoro e far registrare le conversazioni da una persona presente ma che non partecipa attivamente alla discussione; 
  • registrare quanto viene detto in nostra assenza oppure al telefono; 
  • registrare quanto viene detto in nostra presenza se non partecipiamo attivamente alla discussione.

Appurato ciò, può accadere che la persona registrata possa disconoscere o non riconoscere davanti al Giudice il contenuto trascritto. Sono due cose diverse. 

Si può disconoscere la registrazione, ad esempio, provando che in quello stesso momento la persona registrata era, in realtà, in tutt’altro luogo, quindi la registrazione è falsa e non può produrre effetti. Ovviamente tale circostanza dev’essere provata.

Si può anche affermare che la conversazione è realmente avvenuta ma, le parole che si intendono pronunciate, in realtà sono altre o con un diverso significato.

In entrambi i casi al Giudice non viene preclusa la possibilità di esaminare e valutare, in autonomia, la prova prodotta (Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza n. 10430 del 08.05.2007).

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 12534 del 10.05.2019, ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale.